Che differenza c’è tra Rea e Registro Imprese?

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Che differenza c’è tra Rea e Registro Imprese?

2024-06-24 23:55| 来源: 网络整理| 查看: 265

L’iscrizione al Repertorio economico amministrativo e all’Anagrafe della Camera di Commercio è obbligatoria. Cosa cambia tra i due?

Chi decide di avviare un’attività d’impresa è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio. È un registro pubblico, previsto dal Codice civile, che viene considerato una sorta di anagrafe delle imprese contenente i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutti gli iscritti. Allo scopo di integrare queste informazioni contenute nel Registro delle imprese, esiste anche il Rea, cioè il Repertorio economico amministrativo, che fornisce dati economici, statistici e amministrativi di chi esercita un’attività. Le aziende ricevono dalle Camere di Commercio, al momento dell’iscrizione, un numero Rea associato alla provincia in cui è stato assegnato. In pratica, che differenza c’è tra Rea e Registro imprese?

Dal punto di vista sostanziale, il Registro delle imprese contiene le informazioni di chiunque esercita un’attività d’impresa. L’iscrizione obbligatoria deve avvenire in una di queste sezioni:

ordinaria;speciale.

Nella sezione ordinaria si devono iscrivere

le società di persone e di capitali (snc, sas, spa, sapa, srl);gli imprenditori commerciali individuali non piccoli;i consorzi con attività esterna e società consortili;i gruppi europei di interesse economico;gli enti pubblici che hanno per oggetto un’attività commerciale;le società estere con sede amministrativa o unità locale in Italia.

Nella sezione speciale si devono iscrivere:

le imprese agricole;i piccoli imprenditori e/o coltivatori diretti;le società semplici;le imprese artigiane;le startup e le piccole e medie imprese innovative;gli incubatori certificati;le imprese sociali;le società tra professionisti.

Le principali informazioni contenute nel Registro delle imprese sono:

la ragione sociale;i soci;l’attività svolta;la sede legale.

Il Rea, cioè il Repertorio economico amministrativo, integra ciò che è già contenuto nel Registro delle imprese con altri dati come:

apertura, modifica, sospensione o cessazione dell’attività;apertura, modifica o cessazione di unità locali;la nomina e cessazione di responsabili tecnici;l’indicazione dell’attività prevalente di un’impresa.

Tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese si trovano automaticamente ad avere una posizione aperta nel Rea. Chi, invece, non è tenuto ad iscriversi al Registro deve obbligatoriamente far parte del Repertorio economico amministrativo. Si tratta di:

associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un’attività commerciale o agricola, ma per i quali l’esercizio d’impresa non sia l’attività esclusiva o prevalente;imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprono un’unità locale in Italia.

Esiste un’apposita sezione Rea in cui le persone fisiche che cessano di esercitare l’attività di mediazione, agente e rappresentante di commercio e mediatore marittimo all’interno di un’impresa possono iscriversi, entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività, al fine di mantenere il requisito abilitante all’esercizio dell’attività.

Indice

Che cos’è il numero Rea?

Il numero Rea è un codice composto da sei cifre preceduto dal codice della provincia o della Camera di commercio che l’ha assegnato (ad esempio, MI-123456). Serve a identificare la posizione di un’impresa all’interno del Repertorio economico amministrativo.

Se un’impresa ha una sola sede, il titolare riceverà un unico numero che corrisponde alla sede legale. In questo modo, i codici Rea e Registro imprese sarà lo stesso.

Se le sedi sono più di una, si avrà:

un solo numero relativo alla sede legale indicata nel Registro delle imprese;un numero Rea per ogni provincia in cui c’è una sede locale.

Il numero Rea si trova nella parte iniziale della visura camerale, cioè nel documento che contiene tutte le informazioni relative ad un’impresa iscritta al Registro delle Imprese o al REA.

Cosa serve per iscriversi al Rea?

I soggetti collettivi non costituiti in forma di società (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.), che esercitano un’attività economica, devono iscriversi nel Rea se:

hanno una partita Iva;svolgono un’attività attività agricola o commerciale nei confronti di terzi;la loro attività agricola o commerciale non è prevalente rispetto all’attività principale;riescono a coprire i costi dell’attività con i proventi derivati dalla stessa;svolgono la loro attività in modo continuativo e non occasionale.Cosa serve per iscriversi al Registro delle imprese?

L’iscrizione al Registro delle imprese avviene in due momenti:

la presentazione della domanda;l’iscrizione effettiva.

Per l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro, bisogna presentare una domanda apposita sottoscritta da chi vuole registrare la propria impresa e i documenti richiesti.

La domanda va presentata:

per via telematica alla Camera di Commercio, inviando la pratica con la firma digitale;presentando allo sportello un CD o un altro supporto in cui è inserita la pratica firmata digitalmente.

Presentata la domanda, l’ufficio incaricato dell’accettazione verifica:

se la sottoscrizione è autentica;se il modello di domanda è stato compilato correttamente e nel rispetto della legge;se la documentazione allegata è completa;la sussistenza di altre condizioni richieste per l’iscrizione.

Se la domanda è completa e corretta, si procede all’iscrizione che consiste nell’inserimento nella pratica del numero dell’iscrizione nel Registro delle Imprese e dei dati contenuti nella domanda. L’iscrizione conterrà anche:

i dati di chi presenta la domanda;l’annotazione del giorno e ora dell’operazione.

Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese è attribuito dalla Camera di Commercio e corrisponde al codice fiscale contenuto nei certificati di iscrizione e nelle visure camerali con i dati aziendali.

L’iscrizione nella sezione speciale è simile a quella della sezione ordinaria ma, a livello giuridico, ha anche funzione di “certificazione anagrafica e di pubblicità notizia”.

Le imprese devono presentare domanda entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, comunicando obbligatoriamente la propria Pec.

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